mercoledì 9 gennaio 2013

Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20016 del 15 novembre 2012, ha affermato l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro ad una dipendente in ragione del rifiuto di passare dal rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno come richiesto per esigenze organizzative aziendali.
La Corte d'Appello affermava che le esigenze produttive 
sopravvenute, lungi dall'implicare la soppressione della posizione lavorativa, imponendone invece il potenziamento escludevano la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo a fronte di un rifiuto del lavoratore che ne escludeva espressamente la configurabilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, essendo in tal caso il licenziamento dovuto ad una determinazione dell'imprenditore di preferenza, per mera convenienza economica, del rapporto a tempo pieno in luogo di una pluralità di rapporti a tempo parziale.