“non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia”, tuttavia un simile comportamento può integrare una giusta causa di recesso quando la nuova attività sia tale da “far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione”; o ancora quando “l’attività stessa valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”. Infine, chiarisce la Corte, la compatibilità dell’attività svolta nel corso del periodo di malattia va dimostrata dal lavoratore che, dunque, ha l’onere di provare che quanto fa durante il riposo non allunga i tempi della sua guarigione.